Prevenzione incendi

La tua azienda ha un’attività soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco? Noi possiamo offrirti il supporto di cui necessiti.

Che sia un’autorimessa, una centrale termica, un deposito o un’autofficina, la vostra attività deve rispettare la normativa antincendio di riferimento.

La prevenzione incendi e la normativa per la sicurezza antincendio rivestono particolare importanza nell’ambito delle attività svolte dal nostro studio. I nostri tecnici professionisti per la prevenzione incendi sono in grado di supportare studi professionali ed aziende per le attività soggette a prevenzione incendi dpr 151/11, ottenimento di Parere di Conformità, rilascio del Certificato Prevenzione Incendi e Consulenze tecniche in materia di sicurezza Antincendio.

Con l’allegato I al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 è stato individuato un elenco di 80 attività (denominate “attività soggette”) considerate a “maggior rischio d’incendio”; tali attività sono sottoposte a controllo dei Vigili del Fuoco.

I servizi per la prevenzione incendi:

Consulenza Antincendio per nuove realizzazioni o adeguamento di strutture esistenti

La versione più aggiornata della classificazione delle attività soggette a prevenzione incendi è quella fornita dall’allegato III del DM 07/08/2012. In tale tabella, oltre a riportare le attività richiamandole dal DPR 151/2011, viene fornita una sotto-classificazione, molto utile per delimitare gli ambiti di ciascuna categoria. Inoltre, tramite tale classificazione si può risalire, per esclusione, anche ai limiti che determinano se una attività sia o meno soggetto alle normative antincendio.

Sia che la tua attività sia o meno soggetta al controllo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco ai fini della Prevenzione Incendi Ligys può offrirti, per mezzo dei suoi Professionisti Antincendio iscritti all’albo del Ministero dell’Interno, pieno supporto per tutti gli aspetti consulenziali ed operativi legati alla materia.

Redazione di Pratiche e modulistica per gli iter di ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi

Il titolare di una o più attività soggette al controllo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco ai fini della Prevenzione Incendi e incluse nel DPR 151/2011 è obbligato a segnalare l’inizio della propria attività per l’ottenimento dell’autorizzazione ad esercire ai fini della Prevenzione Incendi. Ligys, a prescindere dall’attività e dalla classe di rischio incendio in cui questa ricada è in grado di offrire pieno supporto in tutte le fasi del procedimento.

Prove e verifiche di estintori di incendio, Idranti e Naspi

La norma UNI 10779 descrive le procedure di sorveglianza, controllo periodico, manutenzione della rete idranti e relativi componenti e rimanda, per le attività da svolgere sui naspi ed idranti a muro dotati di tubazioni flessibili e semirigide (manichette e naspi), a quanto descritto nella norma UNI EN 671-3. La norma UNI EN 671-3 prescrive i criteri per effettuare il controllo iniziale, la sorveglianza, il controllo periodico, la revisione programmata ed il collaudo degli estintori di incendio, al fine di garantirne l’efficienza. Ligys può offrire servizio in tutti i casi sopra elencati.  

Valutazione del Rischio Incendio ai sensi del D.M. 10 marzo 1998                  

La base da cui partire per elaborare qualsiasi valutazione del rischio incendio in un luogo di lavoro è il D.M. 10 MARZO 1998 che determina i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro. Tale decreto è il testo di riferimento per la gestione del rischio incendio all’interno dei luoghi di lavoro: stabilisce i requisiti e le regole per una corretta valutazione del rischio, redazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione, designazione e formazione degli addetti antincendio e definizione dei livelli di rischio.

Elaborazione del piano di emergenza e di evacuazione

Il Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro individua anche “le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato” (art.15 comma 1 lettera u). Il Decreto continua stabilendo che il datore di lavoro e i dirigenti devono “designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze” (art. 18 comma 1 lettera b).

Sulla base delle prescrizioni sopra citate e all’esito della valutazione del rischio d’incendio, il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri dell’allegato VIII del D.M. 10/03/98.

Il Piano di Emergenza è quindi uno strumento operativo mediante il quale vengono studiate e pianificate le operazioni da compiere per una corretta gestione degli incidenti, siano essi incendi, infortuni, fughe di gas, fuoriuscite di sostanze pericolose o qualsiasi altro evento calamitoso che determina la necessità di abbandonare la struttura (es. terremoti, inondazioni ecc..), al fine di consentire un esodo ordinato e sicuro a tutti gli occupanti di un edificio.

Corsi per addetti antincendio

Ligys è in grado di offrire alla sua clientela il servizio di formazione per addetti all’emergenza incendio per aziende a rischio basso, medio e alto.

Rinnovo delle pratiche antincendio

Il titolare delle attività soggette (siano esse di Categoria A, B o C), deve inviare al comando la richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio ogni 5 anni tramite una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista. Per un numero limitato di attività questa cadenza viene portata a 10 anni.