Nuovo accordo Stato-Regioni, novità per la formazione obbligatoria.

Aula formativa
Aula formativa

Il giorno 17 aprile 2025 si è tenuta la conferenza Stato -Regioni che ha visto l’approvazione dell’Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 37, comma 2, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Le modifiche all’articolo citato erano state introdotte in un primo momento dalla legge 215/2021 (legge di conversione del decreto-legge 146/2021) che prevedeva l’approvazione del nuovo accordo entro il 30 giugno 2022.

L’accordo sarà operativo a partire dalla data di pubblicazione in gazzetta ufficiale, di cui riportiamo di seguito le principali novità:

Unificazione

L’accordo sostituirà tutte le precedenti versioni, generando così un unico corpus normativo per la formazione in materia di salute e sicurezza.

Formazione

Datore di Lavoro: introdotta la formazione di 16h per il datore di lavoro, a cui si aggiunge un ulteriore modulo di 6h nel caso in cui l’impresa operi in cantieri temporanei e mobili. Laddove esso dovesse svolgere la funzione di RSPP si aggiunge un ultimo modulo di 8h con esercitazione pratica per la stesura del DVR. Se l’impresa è nel settore delle costruzioni quest’ultimo modulo sarà invece di 16h.

Preposti: La nuova formazione per i preposti prevede un aumento delle ore di formazione da 8h a 12h ed avrà una durata biennale.

Dirigenti: È prevista una formazione base di 12 ore con un modulo “cantieri” aggiuntivo di 6h.

Nuovi obblighi formativi

Spazi Confinati: normata la formazione, prevede 12 ore con una formazione pratica di 8h.

Macchina agricola raccogli frutta: 8 ore (4 di teoria + 4 di pratica);

Caricatori per la movimentazione di materiali: 8 ore (4 di teoria + 4 di pratica);

Carroponte: 4 ore di teoria + 6 ore di pratica per il carroponte/gru a cavalletto con comando in cabina, oppure 6 ore di pratica per il comando pensile/radiocomando, oppure 7 ore complessive per entrambe le tipologie.

Il nuovo accordo prevede un periodo transitorio di 12 mesi entro i quali le imprese potranno adeguarsi.

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