D.Lgs. 81/08 e appalti: focus sull’art. 26 e sul quesito referendario
L’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 disciplina gli obblighi connessi ai contratti di appalto, d’opera o di somministrazione. È uno degli articoli centrali del Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, e stabilisce una serie di responsabilità specifiche per il committente, ovvero il soggetto che affida lavori ad altre imprese all’interno di luoghi di cui ha la disponibilità giuridica.
Tra i principali obblighi previsti vi sono:
- la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi incaricati;
- l’obbligo di cooperazione e coordinamento tra le imprese coinvolte, per prevenire i rischi derivanti dalle interferenze tra le attività;
- l’elaborazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze), ove previsto;
- la responsabilità solidale del committente per il mancato pagamento di retribuzioni e contributi previdenziali e assicurativi da parte dell’appaltatore.
Un aspetto significativo dell’attuale formulazione riguarda un limite alla responsabilità del committente: essa non si estende ai danni derivanti dai rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice.
Cosa propone di abolire il referendum
Si riporta di seguito il quesito referendario:
“Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.”
Il referendum propone quindi di abolire la parte finale del comma 4, con l’effetto di estendere la responsabilità solidale del committente anche agli infortuni causati dai rischi specifici propri delle attività svolte da appaltatori e subappaltatori.
L’eliminazione di tale esclusione riporterebbe la responsabilità del committente a una formulazione più ampia. La Corte Costituzionale ha giudicato il quesito ammissibile, ritenendo che fosse sufficientemente chiaro e coerente con le finalità dichiarate.
Quali potrebbero essere effettivamente gli impatti di tale proposta abrogativa?
- rafforzamento della responsabilità in capo al committente
- Disincentivare le catene di subappalto
- Aumento degli oneri connessi all’affidamento di lavori ad imprese terze con conseguente difficoltà gestionali per le PMI
Senza esprimere un parere politico, secondo voi, quali potrebbero essere i reali effetti del proposito referendario?
